Art. 122
Registro delle navi autorizzate
In vigore dal 4 ott 2023
Registro delle navi autorizzate
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di LOA superiore a 15 metri, battenti la loro bandiera e registrate nel loro territorio, autorizzate a pescare nella zona dell’accordo CGPM tramite il rilascio di un’autorizzazione di pesca.
2. L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le informazioni seguenti:
a)
il numero CFR della nave e la sua marcatura esterna, quale definita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;
b)
il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;
c)
gli attrezzi da pesca utilizzati.
3. La Commissione trasmette l’elenco aggiornato al segretariato della CGPM entro il 31 dicembre di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di LOA superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona di applicazione dell’accordo CGPM («registro CGPM»).
4. Qualsiasi modifica da apportare all’elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretariato della CGPM, tramite il supporto informatico abituale, almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui la nave inizia le attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM.
5. Ai pescherecci UE di LOA superiore a 15 metri non figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all’interno della zona dell’accordo CGPM.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
a)
solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un’autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM;
b)
nessuna autorizzazione di pesca sia concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca INN nella zona dell’accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentali adeguate che dimostrino che gli armatori e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;
c)
nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e agli operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona di applicazione dell’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;
d)
nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;
e)
le loro navi siano conformi all’insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona dell’accordo CGPM da navi di LOA superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.
8. Gli Stati membri comunicano senza ritardo alla Commissione o, se del caso, all’organismo da essa designato ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di LOA superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona di applicazione dell’accordo CGPM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:2124:oj#art-122