Art. 121

Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca

In vigore dal 4 ott 2023
Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca Le misure di cui agli del presente regolamento che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca sono considerate misure di conservazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del finanziamento dell’arresto temporaneo conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
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Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca (Art. 121 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo