Art. 118

Protezione degli habitat vulnerabili

In vigore dal 4 ott 2023
Protezione degli habitat vulnerabili Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all’, in particolare dall’impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.
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Protezione degli habitat vulnerabili (Art. 118 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo