Art. 116
Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo
In vigore dal 4 ott 2023
Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo
1. Fatto salvo l’, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nelle zone di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione.
2. Nella zona di cui all’, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di un giorno di pesca a settimana.
3. Nella zona di cui all’, paragrafo 3, alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5:00 alle ore 22:00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5:00 del lunedì alle ore 22:00 del giovedì.
4. Alle navi autorizzate a pescare nella zona di cui all’, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate per l’anno successivo. Per ciascuna nave, l’elenco contiene le informazioni di cui all’allegato VIII.
6. I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei punti di sbarco designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i punti di sbarco in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo. L’elenco di tali punti di sbarco designati è trasmesso alla Commissione entro il 10 aprile di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.
7. Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all’, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di VMS e/o sistemi di identificazione automatica (Automatic Identification System – AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.
8. I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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