Art. 117

Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca in habitat vulnerabili di acque profonde

In vigore dal 4 ott 2023
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca in habitat vulnerabili di acque profonde La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti: 1) zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E; 2) zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E; 3) zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E.
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