Art. 114

Zone tampone

In vigore dal 4 ott 2023
Zone tampone 1.   Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» di cui all’, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte C. 2.   Attorno alla zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» di cui all’, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte C. 3.   Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» di cui all’, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte C. 4.   Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone di cui al presente articolo garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro VMS. Le navi non dotate di trasponditore VMS che intendono pescare con reti a strascico nelle zone tampone dispongono di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.
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Zone tampone (Art. 114 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo