Art. 78
Misure di gestione della flotta
In vigore dal 4 ott 2023
Misure di gestione della flotta
1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati ad operare con palangari e lenze a mano e a tenere a bordo o sbarcare quantitativi di occhialone. Tale registro viene conservato e aggiornato.
2. I pescherecci che praticano la pesca dell’occhialone sono autorizzati a catturare o tenere a bordo esemplari di tale specie unicamente se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. L’autorizzazione contiene i dati di cui all’allegato VIII.
3. Gli Stati membri:
a)
comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;
b)
comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:
i)
numero di giorni di pesca;
ii)
zona di sfruttamento; e
iii)
catture di occhialone all’anno.
4. Tutte le navi di LOA superiore a 12 metri autorizzate a pescare occhialone sono dotate di un VMS o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività in qualunque momento della bordata di pesca.
Storico versioni
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