Art. 79

Misure di controllo ed esecuzione

In vigore dal 4 ott 2023
Misure di controllo ed esecuzione 1.   Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui è autorizzato lo sbarco di occhialone e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi aggiornamento di tale elenco. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM. Gli sbarchi di occhialone sono effettuati esclusivamente nei punti di sbarco designati. 2.   Prima dell’ingresso in porto, salvo nel caso di piccoli pescherecci, e almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista, i pescatori o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni: a) ora di arrivo prevista; b) numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio; e c) peso vivo stimato delle catture tenute a bordo. 3.   I pescatori o i loro rappresentanti possono presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 fino a un’ora prima dell’ora di arrivo prevista, nel caso in cui le zone di pesca siano ubicate a meno di quattro ore dal porto di arrivo. 4.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione comunicano tutte le catture giornaliere, indipendentemente dal loro peso vivo, e registrano o effettuano stime delle catture di tale specie. 5.   Ogni Stato membro istituisce un programma basato su un’analisi del rischio al fine di verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo. 6.   Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Misure di controllo ed esecuzione (Art. 79 Regolamento (UE) 2023/2124) — Testo vigente | Portale Normativo