Art. 139
Delega di poteri
In vigore dal 4 ott 2023
Delega di poteri
Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano vincolanti per l’Unione, a vigenti misure della CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il presente regolamento conformemente all’ per quanto riguarda:
1)
la trasmissione al segretariato della CGPM delle informazioni di cui all’, paragrafo 4;
2)
le disposizioni relative all’elenco delle navi autorizzate da trasmettere al segretariato della CGPM ai sensi degli , dell’, paragrafo 3, dell’, dell’, paragrafo 3, e degli , nonché ai dati da includere a norma dell’allegato VIII;
3)
l’attuazione del CDS permanente di corallo rosso ai sensi dell’ e dell’allegato X;
4)
le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 123 a 127;
5)
la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle GSA di cui all’allegato I;
6)
le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II;
7)
le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III; e
8)
i riferimenti agli atti giuridici internazionali di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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