Art. 6

Soglie relative alle quote di mercato e durata dell’esenzione

In vigore dal 1 giu 2023
Soglie relative alle quote di mercato e durata dell’esenzione 1.   Qualora due o più parti siano imprese concorrenti ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 15), l’esenzione stabilita dall’ si applica per l’intera durata delle attività di ricerca e sviluppo se, al momento della conclusione dell’accordo: a) per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettere a) e c), la quota di mercato detenuta congiuntamente delle parti dell’accordo non supera il 25 % sui mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie; b) per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettere b) e d), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali la parte finanziatrice ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per gli stessi prodotti o per le stesse tecnologie contrattuali non supera il 25 % sui mercati rilevanti dei prodotti e delle tecnologie. 2.   Qualora le parti non siano imprese concorrenti ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 15), l’esenzione stabilita dall’ si applica per l’intera durata delle attività di ricerca e sviluppo. 3.   Per gli accordi di ricerca e sviluppo i cui risultati sono sfruttati congiuntamente, l’esenzione stabilita dall’ continua ad applicarsi per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono immessi per la prima volta sul mercato interno, se le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo risultano soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b). Affinché gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettere c) e d) possano beneficiare di tale esenzione continuata, le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo devono risultare soddisfatte nel momento in cui è stato concluso l’accordo anteriore di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettera a) o b). 4.   Dopo la fine del periodo di 7 anni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’esenzione stabilita dall’ continua ad applicarsi a condizione che: a) per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e c), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti dell’accordo non superi il 25 % sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti o le tecnologie contrattuali; b) per gli accordi di ricerca e sviluppo di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettere b) e d), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali la parte finanziatrice ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per gli stessi prodotti o per le stesse tecnologie contrattuali non superi il 25 % sui mercati rilevanti cui appartengono i prodotti o le tecnologie contrattuali. 5.   Se la quota di mercato detenuta congiuntamente delle parti interessate non supera la soglia pertinente di cui al paragrafo 4 al termine del periodo di 7 anni di cui al paragrafo 3, ma successivamente supera tale soglia, l’esenzione stabilita dall’ continua ad applicarsi per un periodo di 2 anni civili consecutivi successivi all’anno in cui la pertinente soglia relativa alla quota di mercato è stata superata per la prima volta.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2023/1066 — Soglie relative alle quote di mercato e durata dell’esenzione | Portale Normativo