Art. 4

Accesso al know-how preesistente

In vigore dal 1 giu 2023
Accesso al know-how preesistente 1.   Se l’accordo di ricerca e sviluppo non prevede lo sfruttamento comune dei risultati, l’esenzione stabilita dall’ si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   L’accordo deve prevedere che ognuna delle parti abbia accesso all’eventuale know-how preesistente delle altre parti, se tale know-how è indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati. 3.   Se l’accordo prevede la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso al loro know-how preesistente, tale remunerazione non deve essere così elevata da impedirne, di fatto, l’accesso.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2023/1066 — Accesso al know-how preesistente | Portale Normativo