Art. 2
Esenzione
In vigore dal 1 giu 2023
Esenzione
1. A norma dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo.
2. L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica nella misura in cui gli accordi di ricerca e sviluppo contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
3. L’esenzione stabilita dal paragrafo 1 si applica anche agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento o di attività comuni di sfruttamento dei risultati, purché tali disposizioni siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione di tali accordi e non costituiscano l’oggetto principale degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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