Art. 1

Definizioni

In vigore dal 1 giu 2023
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «accordo di ricerca e sviluppo»: qualsiasi accordo concluso da due o più parti che riguarda le condizioni alle quali tali parti svolgono una delle seguenti attività: a) attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali che: i) non comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; o ii) comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; b) attività di ricerca e sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali che: i) non comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; o ii) comprendono lo sfruttamento comune dei risultati di tali attività di ricerca e sviluppo; c) sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali svolte sulla base di un accordo di cui alla lettera a) concluso anteriormente dalle stesse parti; d) sfruttamento comune dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali svolte sulla base di un accordo di cui alla lettera b) concluso anteriormente dalle stesse parti; 2) «accordo»: qualsiasi accordo tra imprese, decisione di associazione di imprese o pratica concordata; 3) «ricerca e sviluppo»: attività volte all’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti esistenti, la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, incluse la produzione sperimentale e la produzione di modelli dimostrativi, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari fino al livello dei modelli dimostrativi e l’ottenimento dei diritti di proprietà intellettuale per i risultati; 4) «prodotto»: qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali; 5) «tecnologia contrattuale»: la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento; 6) «prodotto contrattuale»: un prodotto risultante dalle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento ovvero fabbricato grazie all’applicazione delle tecnologie contrattuali; 7) «sfruttamento dei risultati»: la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l’applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione o la concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale o la comunicazione del know-how necessario per le suddette produzione, distribuzione o applicazione; 8) i «diritti di proprietà intellettuale» comprendono sia i diritti di proprietà industriale, ad esempio i brevetti e i marchi commerciali, sia i diritti d’autore e i diritti connessi; 9) «know-how»: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è: a) «segreto», ossia non generalmente noto, né facilmente accessibile; b) «sostanziale», ossia significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali; e c) «individuato», ossia descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità; 10) l’aggettivo «comune», se riferito ad attività svolte nell’ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica attività in cui i lavori sono: a) eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comune; b) affidati congiuntamente dalle parti ad un terzo; o c) ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo o della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento; 11) «specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo»: la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall’accordo, sulla base della ripartizione dei lavori di ricerca e sviluppo considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento; 12) «specializzazione relativa alle attività di sfruttamento»: la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, quali le limitazioni relative a determinati territori, clienti o settori di utilizzo; la definizione include anche la produzione e la distribuzione dei prodotti contrattuali o l’applicazione delle tecnologie contrattuali ad opera di una sola parte, sulla base di una licenza esclusiva concessa dalle altre parti; 13) «attività di ricerca e sviluppo a pagamento»: l’attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice; 14) «parte finanziatrice»: la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività; 15) «impresa concorrente»: qualsiasi concorrente effettivo o potenziale: a) «concorrente effettivo»: qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili, nel mercato geografico rilevante, con i prodotti o le tecnologie contrattuali; b) «concorrente potenziale»: qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, ad effettuare entro un termine non superiore a 3 anni gli investimenti supplementari necessari, o a sostenere le spese necessarie, per fornire prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili, nel mercato geografico rilevante, con i prodotti o le tecnologie contrattuali; 16) «mercato del prodotto rilevante»: il mercato rilevante dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali; 17) «mercato tecnologico rilevante»: il mercato rilevante delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali; 18) «vendite attive»: tutte le forme di vendita diverse dalle vendite passive; 19) «vendite passive»: vendite effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, compresa la consegna di prodotti al cliente, senza che la vendita sia stata avviata sollecitando attivamente particolari clienti, gruppi di clienti o territori, incluse le vendite risultanti dalla partecipazione ad appalti pubblici o dalla risposta a bandi di gara privati. 2.   Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate. Per «imprese collegate» si intendono: 1) le imprese nelle quali una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei seguenti diritti o poteri: a) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; b) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; c) il diritto di gestire gli affari dell’impresa; 2) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1); 3) le imprese nelle quali un’impresa di cui al punto 2) detiene, direttamente o indirettamente, uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1); 4) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo e una o più imprese di cui ai punti 1), 2) o 3), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1); 5) le imprese nelle quali uno o più dei diritti o poteri di cui al punto 1) sono detenuti congiuntamente: a) dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4); o b) da una o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o da una o più imprese ad esse collegate di cui ai punti da 1) a 4), e una o più imprese terze.
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