Art. 5
Sfruttamento comune
In vigore dal 1 giu 2023
Sfruttamento comune
1. L’esenzione stabilita dall’ si applica a condizione che lo sfruttamento comune riguardi esclusivamente i risultati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a)
i risultati sono indispensabili per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali;
b)
i risultati sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono know-how.
2. Se una o più parti sono incaricate della produzione dei prodotti contrattuali nell’ambito della specializzazione nel quadro delle attività di sfruttamento, l’esenzione stabilita dall’ si applica a condizione che quelle parti siano tenute a soddisfare gli ordini di fornitura dei prodotti contrattuali delle altre parti, a meno che non si verifichi una delle seguenti situazioni:
a)
l’accordo di ricerca e sviluppo prevede anche che la distribuzione sia effettuata da gruppi, organizzazioni o imprese comuni o che sia affidata congiuntamente a terzi;
b)
le parti hanno convenuto che solo la parte che produce i prodotti contrattuali può distribuire questi ultimi.
Storico versioni
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