Art. 7

Applicazione delle soglie relative alle quote di mercato

In vigore dal 1 giu 2023
Applicazione delle soglie relative alle quote di mercato 1.   Ai fini dell’applicazione delle soglie relative alle quote di mercato di cui all’, paragrafi 1 e 4, si applicano le norme di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo. 2.   Le quote di mercato vengono calcolate sulla base del valore delle vendite sul mercato o, qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, sulla base dei volumi delle vendite sul mercato. Qualora non siano disponibili dati relativi ai volumi delle vendite sul mercato, possono essere utilizzate stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, tra cui le spese per le attività di ricerca e sviluppo o le capacità di ricerca e sviluppo. 3.   Le quote di mercato sono calcolate sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente. Se l’anno civile precedente non è rappresentativo della posizione delle parti sul mercato rilevante o sui mercati rilevanti, la quota di mercato viene calcolata come media delle quote di mercato detenute dalle parti nei 3 anni civili precedenti. 4.   La quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’, paragrafo 2, punto 5), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono uno o più dei diritti o poteri di cui all’, paragrafo 2, punto 1).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1066:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Regolamento (UE) 2023/1066 — Applicazione delle soglie relative alle quote di mercato | Portale Normativo