Art. 9
Restrizioni escluse
In vigore dal 1 giu 2023
Restrizioni escluse
1. L’esenzione stabilita dall’ non si applica ai seguenti obblighi contenuti negli accordi di ricerca e sviluppo:
a)
l’obbligo di non contestare:
i)
dopo il completamento delle attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale che:
1)
le parti detengono nel mercato interno; e
2)
sono pertinenti per svolgere le attività di ricerca e sviluppo; o
ii)
dopo la scadenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà intellettuale che:
1)
le parti detengono nel mercato interno; e
2)
proteggono i risultati delle attività di ricerca e sviluppo;
b)
l’obbligo di non concedere a terzi licenze per la produzione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali a meno che l’accordo non preveda lo sfruttamento, ad opera di una o più delle parti, dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo comuni o a pagamento e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi.
2. Il paragrafo 1, lettera a), non pregiudica la possibilità di prevedere la risoluzione dell’accordo di ricerca e sviluppo nel caso in cui una delle parti contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii).
3. Se l’accordo di ricerca e sviluppo prevede una delle restrizioni escluse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’esenzione stabilita dall’ continua ad applicarsi alla parte restante dell’accordo di ricerca e sviluppo, a condizione che le restrizioni escluse possano essere separate dalla suddetta parte restante e purché risultino soddisfatte le altre condizioni di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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