Art. 31

Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti

In vigore dal 31 mag 2023
Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti 1.   Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all’articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849. 2.   Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applica l’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.
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Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti (Art. 31 Regolamento (UE) 2023/1113) — Testo vigente | Portale Normativo