Art. 33

Controllo

In vigore dal 31 mag 2023
Controllo 1.   Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti effettuino un controllo efficace e adottino le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento e per incoraggiare, attraverso meccanismi efficaci, la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. 2.   Entro il 31 dicembre 2026 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del capo VI, con specifico riguardo ai casi transfrontalieri.
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