Art. 29
Disposizioni specifiche
In vigore dal 31 mag 2023
Disposizioni specifiche
Gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all’articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 nel caso delle seguenti violazioni del presente regolamento:
a)
omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, dei dati informativi richiesti sull’ordinante e sul beneficiario a corredo del trasferimento di fondi, in violazione degli o 6, oppure omissione ripetuta o sistematica, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, dei dati informativi richiesti sul cedente e sul cessionario a corredo del trasferimento di cripto-attività, in violazione dell’ o 15;
b)
inadempienza ripetuta, sistematica o grave da parte di un prestatore di servizi di pagamento o di un prestatore di servizi per le cripto-attività nella conservazione dei dati, in violazione dell’;
c)
mancata attuazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’ o 12, o, da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività, di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione dell’;
d)
grave inosservanza degli o 12 da parte di un prestatore intermediario di servizi di pagamento o grave inosservanza degli o 21 da parte di un prestatore intermediario di servizi per le cripto-attività.
Storico versioni
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