Art. 32

Segnalazione delle violazioni

In vigore dal 31 mag 2023
Segnalazione delle violazioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono meccanismi efficaci al fine di incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni del presente regolamento. Detti meccanismi includono almeno quelli di cui all’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. 2.   I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi per le cripto-attività, in cooperazione con le autorità competenti, stabiliscono procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti, o i soggetti in una posizione comparabile, possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di un canale sicuro, indipendente, specifico e anonimo, proporzionato alla natura e alle dimensioni del prestatore di servizi di pagamento o del prestatore di servizi per le cripto-attività interessato.
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