Art. 31
Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti
In vigore dal 31 mag 2023
Applicazione delle sanzioni e misure da parte delle autorità competenti
1. Per stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendono in considerazione tutte le circostanze pertinenti, comprese quelle elencate all’articolo 60, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
2. Relativamente alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai sensi del presente regolamento, si applica l’articolo 62 della direttiva (UE) 2015/849.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1113:oj#art-31