Art. 46

Autorità competenti

In vigore dal 14 dic 2022
Autorità competenti Fatte salve le disposizioni sul quadro di sorveglianza per i fornitori terzi critici di servizi TIC di cui al capo V, sezione II, il rispetto del presente regolamento è assicurato dalle seguenti autorità competenti conformemente ai poteri conferiti dai rispettivi atti giuridici: a) per gli enti creditizi e per gli enti esentati a norma della direttiva 2013/36/UE: l’autorità competente designata in conformità dell’ di tale direttiva; e per gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013: la BCE conformemente ai poteri e ai compiti conferiti da tale regolamento; b) per gli istituti di pagamento, compresi quelli esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366, gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli esentati a norma della direttiva 2009/110/CE, e i prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva (UE) 2015/2366; c) per le imprese di investimento: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (38); d) per i fornitori di servizi per le cripto-attività quali autorizzati ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività e gli emittenti di token collegati ad attività: l’autorità competente designata in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento; e) per i depositari centrali di titoli: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 909/2014; f) per le controparti centrali: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012; g) per le sedi di negoziazione e i fornitori di servizi di comunicazione dati: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE e l’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014; h) per i repertori di dati sulle negoziazioni: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012; i) per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva 2011/61/UE; j) per le società di gestione: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE; k) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva 2009/138/CE; l) per gli intermediari assicurativi, gli intermediari riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva (UE) 2016/97; m) per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’ della direttiva (UE) 2016/2341; n) per le agenzie di rating del credito: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1060/2009; o) per gli amministratori di indici di riferimento critici: l’autorità competente designata in conformità degli del regolamento (UE) 2016/1011; p) per i fornitori di servizi di crowdfunding: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2020/1503; q) per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni: l’autorità competente designata in conformità dell’ e dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
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Art. 46 Regolamento (UE) 2022/2554 — Autorità competenti | Portale Normativo