Art. 46
Autorità competenti
In vigore dal 14 dic 2022
Autorità competenti
Fatte salve le disposizioni sul quadro di sorveglianza per i fornitori terzi critici di servizi TIC di cui al capo V, sezione II, il rispetto del presente regolamento è assicurato dalle seguenti autorità competenti conformemente ai poteri conferiti dai rispettivi atti giuridici:
a)
per gli enti creditizi e per gli enti esentati a norma della direttiva 2013/36/UE: l’autorità competente designata in conformità dell’ di tale direttiva; e per gli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013: la BCE conformemente ai poteri e ai compiti conferiti da tale regolamento;
b)
per gli istituti di pagamento, compresi quelli esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366, gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli esentati a norma della direttiva 2009/110/CE, e i prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva (UE) 2015/2366;
c)
per le imprese di investimento: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
d)
per i fornitori di servizi per le cripto-attività quali autorizzati ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività e gli emittenti di token collegati ad attività: l’autorità competente designata in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento;
e)
per i depositari centrali di titoli: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 909/2014;
f)
per le controparti centrali: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
g)
per le sedi di negoziazione e i fornitori di servizi di comunicazione dati: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE e l’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014;
h)
per i repertori di dati sulle negoziazioni: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
i)
per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva 2011/61/UE;
j)
per le società di gestione: l’autorità competente designata in conformità dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;
k)
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva 2009/138/CE;
l)
per gli intermediari assicurativi, gli intermediari riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio: l’autorità competente designata in conformità dell’ della direttiva (UE) 2016/97;
m)
per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’ della direttiva (UE) 2016/2341;
n)
per le agenzie di rating del credito: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1060/2009;
o)
per gli amministratori di indici di riferimento critici: l’autorità competente designata in conformità degli del regolamento (UE) 2016/1011;
p)
per i fornitori di servizi di crowdfunding: l’autorità competente designata in conformità dell’ del regolamento (UE) 2020/1503;
q)
per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni: l’autorità competente designata in conformità dell’ e dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
Storico versioni
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