Art. 44

Cooperazione internazionale

In vigore dal 14 dic 2022
Cooperazione internazionale 1.   Fatto salvo l’, ai sensi, rispettivamente, dell’ dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) n. 1094/2010, l’ABE, l’ESMA e l’EIOPA possono concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e di regolamentazione di paesi terzi per promuovere la cooperazione internazionale in materia di rischi informatici derivanti da terzi tra i diversi settori finanziari, in particolare definendo migliori prassi per il riesame delle pratiche e dei controlli per la gestione dei rischi informatici nonché per le misure di attenuazione e risposta agli incidenti. 2.   Le AEV, tramite il comitato congiunto, presentano ogni cinque anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta riservata in cui sintetizzano le conclusioni delle discussioni pertinenti tenute con le autorità dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, con particolare attenzione all’evoluzione dei rischi informatici derivanti da terzi e alle implicazioni per la stabilità finanziaria, l’integrità del mercato, la protezione degli investitori e il funzionamento del mercato interno.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2022/2554 — Cooperazione internazionale | Portale Normativo