Art. 45

Meccanismi di condivisione delle informazioni e delle analisi delle minacce informatiche

In vigore dal 14 dic 2022
Meccanismi di condivisione delle informazioni e delle analisi delle minacce informatiche 1.   Le entità finanziarie possono scambiarsi reciprocamente informazioni e analisi delle minacce informatiche, tra cui indicatori di compromissione, tattiche, tecniche e procedure, segnali di allarme per la cibersicurezza e strumenti di configurazione, nella misura in cui tale condivisione di informazioni e dati: a) mira a potenziare la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie, in particolare aumentando la consapevolezza in merito alle minacce informatiche, contenendo o inibendo la capacità di diffusione delle minacce informatiche, sostenendo le capacità di difesa, le tecniche di individuazione delle minacce, le politiche di mitigazione o le fasi di risposta e ripristino; b) si svolge entro comunità fidate di entità finanziarie; c) si realizza mediante meccanismi di condivisione delle informazioni che tutelano la natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise e sono disciplinati da norme di condotta pienamente rispettose della riservatezza dell’attività economica, della protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e delle linee guida sulla politica in materia di concorrenza. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), i meccanismi di condivisione delle informazioni definiscono le condizioni per la partecipazione e, se del caso, definiscono i dettagli concernenti il coinvolgimento delle autorità pubbliche e la veste in cui queste possono partecipare ai meccanismi di condivisione delle informazioni, il coinvolgimento dei fornitori terzi di servizi TIC, nonché gli elementi operativi tra cui l’utilizzo di piattaforme informatiche apposite. 3.   Le entità finanziarie notificano alle autorità competenti la propria partecipazione ai meccanismi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 1, al momento della convalida della propria adesione o, se del caso, della cessazione dell’adesione, quando quest’ultima abbia effetto.
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Art. 45 Regolamento (UE) 2022/2554 — Meccanismi di condivisione delle informazioni e delle analisi delle minacce informatiche | Portale Normativo