Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 dic 2022
Ambito di applicazione
1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, il presente regolamento si applica alle entità seguenti:
a)
enti creditizi;
b)
istituti di pagamento, compresi gli istituti di pagamento esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366;
c)
prestatori di servizi di informazione sui conti;
d)
istituti di moneta elettronica, compresi gli istituti di moneta elettronica esentati a norma della direttiva 2009/110/CE;
e)
imprese di investimento;
f)
fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i mercati delle cripto-attività e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e delle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (regolamento sui mercati delle cripto-attività) ed emittenti di token collegati ad attività;
g)
depositari centrali di titoli;
h)
controparti centrali;
i)
sedi di negoziazione;
j)
repertori di dati sulle negoziazioni;
k)
gestori di fondi di investimento alternativi;
l)
società di gestione;
m)
fornitori di servizi di comunicazione dati;
n)
imprese di assicurazione e di riassicurazione;
o)
intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio;
p)
enti pensionistici aziendali o professionali;
q)
agenzie di rating del credito;
r)
amministratori di indici di riferimento critici;
s)
fornitori di servizi di crowdfunding;
t)
repertori di dati sulle cartolarizzazioni;
u)
fornitori terzi di servizi TIC.
2. Ai fini del presente regolamento le entità di cui al paragrafo 1 lettere da a) a t) sono definite collettivamente «entità finanziarie».
3. Il presente regolamento non si applica a:
a)
gestori di fondi di investimento alternativi di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE;
b)
imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’ della direttiva 2009/138/UE;
c)
enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di 15 aderenti in totale;
d)
persone fisiche o giuridiche esentate a norma degli della direttiva 2014/65/UE;
e)
intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono microimprese o piccole o medie imprese;
f)
uffici dei conti correnti postali di cui all’, paragrafo 5, punto 3), della direttiva 2013/36/UE.
4. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le entità di cui all’, paragrafo 5, punti da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE che sono situati nei rispettivi territori. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, e in occasione di ogni successiva modifica, ne informa la Commissione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico sul suo sito web o attraverso altri canali facilmente accessibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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