Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 dic 2022
Ambito di applicazione 1.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, il presente regolamento si applica alle entità seguenti: a) enti creditizi; b) istituti di pagamento, compresi gli istituti di pagamento esentati a norma della direttiva (UE) 2015/2366; c) prestatori di servizi di informazione sui conti; d) istituti di moneta elettronica, compresi gli istituti di moneta elettronica esentati a norma della direttiva 2009/110/CE; e) imprese di investimento; f) fornitori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i mercati delle cripto-attività e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e delle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (regolamento sui mercati delle cripto-attività) ed emittenti di token collegati ad attività; g) depositari centrali di titoli; h) controparti centrali; i) sedi di negoziazione; j) repertori di dati sulle negoziazioni; k) gestori di fondi di investimento alternativi; l) società di gestione; m) fornitori di servizi di comunicazione dati; n) imprese di assicurazione e di riassicurazione; o) intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio; p) enti pensionistici aziendali o professionali; q) agenzie di rating del credito; r) amministratori di indici di riferimento critici; s) fornitori di servizi di crowdfunding; t) repertori di dati sulle cartolarizzazioni; u) fornitori terzi di servizi TIC. 2.   Ai fini del presente regolamento le entità di cui al paragrafo 1 lettere da a) a t) sono definite collettivamente «entità finanziarie». 3.   Il presente regolamento non si applica a: a) gestori di fondi di investimento alternativi di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE; b) imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’ della direttiva 2009/138/UE; c) enti pensionistici aziendali o professionali che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente non più di 15 aderenti in totale; d) persone fisiche o giuridiche esentate a norma degli della direttiva 2014/65/UE; e) intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio che sono microimprese o piccole o medie imprese; f) uffici dei conti correnti postali di cui all’, paragrafo 5, punto 3), della direttiva 2013/36/UE. 4.   Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le entità di cui all’, paragrafo 5, punti da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE che sono situati nei rispettivi territori. Qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, e in occasione di ogni successiva modifica, ne informa la Commissione. La Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico sul suo sito web o attraverso altri canali facilmente accessibili.
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