Art. 48

Cooperazione tra autorità

In vigore dal 14 dic 2022
Cooperazione tra autorità 1.   Le autorità competenti cooperano strettamente tra loro e, se del caso, con l’autorità di sorveglianza capofila. 2.   Le autorità competenti e l’autorità di sorveglianza capofila si scambiano tempestivamente tutte le informazioni pertinenti riguardanti i fornitori terzi critici di servizi TIC che sono necessarie per svolgere i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione ai rischi individuati, agli approcci e alle misure adottate nell’ambito dei compiti di sorveglianza dell’autorità di sorveglianza capofila.
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