Art. 36
Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste
1. Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste concessi a imprese attive nella produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le pertinenti condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Possono essere concessi aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste.
3. Gli aiuti sono concessi per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.
4. Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:
a)
costi degli investimenti in attivi materiali;
b)
opere permanenti.
5. L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
6. Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000 EUR all’anno.
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