Art. 36 · Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste

Art. 36

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste 1.   Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste concessi a imprese attive nella produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le pertinenti condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Possono essere concessi aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste. 3.   Gli aiuti sono concessi per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato. 4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale: a) costi degli investimenti in attivi materiali; b) opere permanenti. 5.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili. 6.   Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000 EUR all’anno.
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