Art. 38
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale
1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale e nei relativi comparti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Il progetto sovvenzionato è di interesse generale per tutte le imprese che operano nel settore o nel comparto interessati di cui al paragrafo 1.
3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico a livello nazionale o regionale:
a)
l’effettiva attuazione del progetto;
b)
gli obiettivi del progetto;
c)
la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
d)
il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
e)
il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.
4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
5. Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza.
6. Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli o forestali a favore delle imprese attive nel settore agricolo o forestale.
7. Sono ammissibili i seguenti costi:
a)
spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b)
costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l’intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
c)
costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:
i)
per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
ii)
per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
d)
costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e)
spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
8. Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata.
9. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.
10. L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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