Art. 38 · Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

Art. 38

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale 1.   Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale e nei relativi comparti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento. 2.   Il progetto sovvenzionato è di interesse generale per tutte le imprese che operano nel settore o nel comparto interessati di cui al paragrafo 1. 3.   Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico a livello nazionale o regionale: a) l’effettiva attuazione del progetto; b) gli obiettivi del progetto; c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto; d) il sito web in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto; e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati. 4.   I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato. 5.   Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza. 6.   Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli o forestali a favore delle imprese attive nel settore agricolo o forestale. 7.   Sono ammissibili i seguenti costi: a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l’intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni: i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 8.   Qualora un organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche formano oggetto di contabilità separata. 9.   Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’organismo di ricerca e/o di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati. 10.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.
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