Art. 39
Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI
In vigore dal 14 dic 2022
Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI
1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI a norma dell’articolo 127 del regolamento (UE) 2021/2115 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.
2. Per i progetti dei gruppi operativi PEI sono ammissibili i seguenti costi:
a)
i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare un progetto dei gruppi operativi PEI;
b)
la realizzazione delle operazioni approvate;
c)
la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;
d)
i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione di un progetto dei gruppi operativi PEI;
e)
l’animazione delle comunità PEI per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere i progetti e aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
3. L’intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) 2021/2115.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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