Art. 31

Penalità di mora

In vigore dal 14 set 2022
Penalità di mora 1.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle: a) a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell', paragrafo 2; b) a conformarsi alla decisione adottata a norma dell', paragrafo 1; c) a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'; d) a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell', paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'; e) a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'; f) a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'; g) a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell', paragrafo 1; h) a conformarsi a una decisione adottata a norma dell', paragrafo 1. 2.   Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che fissa l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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