Art. 50

Procedura di comitato

In vigore dal 14 set 2022
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato consultivo per i mercati digitali»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   La Commissione comunica il parere del comitato al destinatario di una decisione individuale unitamente a detta decisione. Essa rende pubblico il parere unitamente alla decisione individuale, nel rispetto dell'interesse legittimo alla tutela del segreto d'ufficio.
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