Art. 4

Riesame dello status dei gatekeeper

In vigore dal 14 set 2022
Riesame dello status dei gatekeeper 1.   La Commissione può riconsiderare, modificare o revocare in qualsiasi momento, su richiesta o di propria iniziativa, una decisione di designazione adottata a norma dell' per uno dei seguenti motivi: a) si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava la decisione di designazione; b) la decisione di designazione si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. 2.   Periodicamente, e almeno ogni tre anni, la Commissione verifica se i gatekeeper continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall', paragrafo 1. Tale verifica valuta anche l'eventuale necessità di modificare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper, che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente all', paragrafo 1, lettera b). Tali verifiche non hanno alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper. La Commissione esamina inoltre perlomeno con cadenza annuale se nuove imprese che forniscono servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Se constata, sulla base delle verifiche di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione che conferma, modifica o abroga la decisione di designazione. 3.   La Commissione pubblica e aggiorna costantemente un elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dal Capo III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:1925:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo