Art. 29
Inosservanza
In vigore dal 14 set 2022
Inosservanza
1. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce la sua constatazione di inosservanza («decisione relativa all'inosservanza») se constata che un gatekeeper non rispetta una o più dei seguenti elementi:
a)
ciascuno degli obblighi sanciti dall' o 7;
b)
le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell', paragrafo 2;
c)
i rimedi imposti a norma dell', paragrafo 1;
d)
le misure provvisorie disposte a norma dell'; o
e)
gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
2. La Commissione si adopera per adottare la decisione relativa all'inosservanza entro 12 mesi dall'apertura di procedimenti a norma dell'.
3. Prima di adottare la decisione relativa all'inosservanza la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari.
4. Qualora intenda adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione può consultare terze parti.
5. Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione ingiunge al gatekeeper di porre fine all'inosservanza entro un termine adeguato e di fornire chiarimenti su come intende conformarsi a tale decisione.
6. Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione relativa all'inosservanza.
7. Se decide di non adottare una decisione relativa all'inosservanza, la Commissione chiude i procedimenti mediante decisione.
Storico versioni
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