Art. 30

Ammende

In vigore dal 14 set 2022
Ammende 1.   Nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta: a) ciascuno degli obblighi stabiliti agli ; b) le misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell', paragrafo 2; c) i rimedi imposti a norma dell', paragrafo 1; d) le misure provvisorie disposte a norma dell'; o e) gli impegni resi giuridicamente vincolanti a norma dell'. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nella decisione relativa all'inosservanza la Commissione può imporre a un gatekeeper ammende fino al 20 % del fatturato totale di quest'ultimo realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper ha commesso, in relazione allo stesso servizio di piattaforma di base, un'infrazione di un obbligo di cui all' o 7 identica o simile a un'infrazione constatata in una decisione relativa all'inosservanza adottata negli otto anni precedenti. 3.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese ammende il cui importo non superi l'1 % del loro fatturato totale realizzato a livello mondiale nel corso del precedente esercizio finanziario se esse, intenzionalmente o per negligenza: a) non forniscono entro il termine previsto le informazioni richieste ai fini della valutazione della loro designazione come gatekeeper a norma dell', o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; b) non rispettano l'obbligo di notifica alla Commissione a norma dell', paragrafo 3; c) non notificano informazioni richieste a norma dell' o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; d) non trasmettono la descrizione richiesta a norma dell' o forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti; e) non forniscono accesso ai dati, agli algoritmi o alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell', paragrafo 3; f) non trasmettono le informazioni richieste entro il termine fissato a norma dell’, paragrafo 3, o forniscono chiarimenti inesatti, incompleti o fuorvianti o spiegazioni richiesti a norma dell' o forniti in un'audizione a norma dell'; g) non rettificano entro un termine stabilito dalla Commissione le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un rappresentante o da un membro del personale oppure non forniscono o rifiutano di fornire informazioni complete su fatti relativi all'oggetto e allo scopo di un'ispezione a norma dell'; h) rifiutano di sottoporsi a ispezioni a norma dell'; i) non rispettano gli obblighi imposti dalla Commissione a norma dell'; j) non introducono una funzione di controllo ai sensi dell'; o k) non rispettano le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell', paragrafo 4. 4.   Nel determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione tiene conto della gravità, della durata, della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate a norma del paragrafo 3, del ritardo causato ai procedimenti. 5.   Se è irrogata un'ammenda a un'associazione di imprese tenendo conto del fatturato dei suoi membri realizzato a livello mondiale e l'associazione non è solvibile, quest'ultima è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda. Se tali contributi non sono stati versati all'associazione di imprese entro un termine stabilito dalla Commissione, quest'ultima può esigere il pagamento dell'ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell'associazione. Una volta richiesto il pagamento conformemente al secondo comma, la Commissione può esigere, se necessario per garantire il pagamento totale dell'ammenda, il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell'associazione di imprese. Tuttavia la Commissione non esige il pagamento a norma del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione di imprese che ha violato il presente regolamento e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione a norma dell'. La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 20 % del suo fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente.
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