Art. 32

Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

In vigore dal 14 set 2022
Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni 1.   I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale. 2.   Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'infrazione. 3.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione ai fini di un'indagine di mercato o di procedimenti relativi all'infrazione. Il termine di prescrizione è interrotto a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Gli atti interruttivi del termine di prescrizione comprendono in particolare: a) richieste di informazioni formulate dalla Commissione; b) autorizzazioni scritte a effettuare ispezioni rilasciate dalla Commissione ai suoi funzionari; c) l'apertura di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'. 4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione da principio. Il termine di prescrizione scade tuttavia al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato un'ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5. 5.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospeso fino a quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia.
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