Art. 20
Apertura di procedimenti
In vigore dal 14 set 2022
Apertura di procedimenti
1. Se intende aprire procedimenti in vista di un'eventuale adozione di decisioni a norma degli , la Commissione adotta una decisione di apertura di un procedimento.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine a norma del presente regolamento prima di aprire procedimenti a norma di detto paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1925:oj#art-20