Art. 20

Apertura di procedimenti

In vigore dal 14 set 2022
Apertura di procedimenti 1.   Se intende aprire procedimenti in vista di un'eventuale adozione di decisioni a norma degli , la Commissione adotta una decisione di apertura di un procedimento. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine a norma del presente regolamento prima di aprire procedimenti a norma di detto paragrafo.
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Apertura di procedimenti (Art. 20 Regolamento (UE) 2022/1925) — Testo vigente | Portale Normativo