Art. 19
Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche
In vigore dal 14 set 2022
Indagine di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche
1. La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base di cui all', punto 2, o al fine di individuare pratiche che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che sono sleali e che non sono affrontate in maniera efficace dal presente regolamento. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto di tutti i risultati pertinenti dei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE in materia di mercati digitali, nonché di ogni altro sviluppo pertinente.
2. Nel condurre un'indagine di mercato in conformità del paragrafo 1, la Commissione può consultare terze parti, ivi compresi utenti commerciali e utenti finali di servizi del settore digitale oggetto di indagine nonché utenti commerciali e utenti finali sottoposti a pratiche che sono oggetto di indagine.
3. La Commissione pubblica le sue conclusioni in una relazione entro 18 mesi dalla data di cui all', paragrafo 3, lettera a).
Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e, ove opportuno, è accompagnata:
a)
da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento volta a inserire altri servizi del settore digitale nell'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all', punto 2), o a introdurre nuovi obblighi al capo III; o
b)
da un progetto di atto delegato che integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dagli , o da un progetto di atto delegato che modifichi o integri il presente regolamento per quanto concerne gli obblighi sanciti dall', come previsto dall'.
Se del caso, la proposta legislativa di modifica del presente regolamento di cui alla lettera a) del secondo comma può anche proporre di eliminare servizi esistenti dall'elenco dei servizi di piattaforma di base di cui all', punto 2), o di eliminare obblighi esistenti dall' o 7.
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