Art. 16
Avvio di un'indagine di mercato
In vigore dal 14 set 2022
Avvio di un'indagine di mercato
1. Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli , la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.
3. La decisione di cui al paragrafo 1 indica:
a)
la data di avvio dell'indagine di mercato;
b)
la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato;
c)
le finalità dell'indagine di mercato.
4. La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:
a)
si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli o 19; o
b)
la decisione adottata ai sensi degli o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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