Art. 16 · Avvio di un'indagine di mercato

Art. 16

Avvio di un'indagine di mercato

In vigore dal 14 set 2022
Avvio di un'indagine di mercato 1.   Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli , la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo. 3.   La decisione di cui al paragrafo 1 indica: a) la data di avvio dell'indagine di mercato; b) la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato; c) le finalità dell'indagine di mercato. 4.   La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi: a) si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli o 19; o b) la decisione adottata ai sensi degli o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. 5.   La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.
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