Art. 15

Obbligo di audit

In vigore dal 14 set 2022
Obbligo di audit 1.   Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell' una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base elencati nella decisione di designazione a norma dell', paragrafo 9, o nell'ambito di tali servizi. La Commissione trasmette tale descrizione sottoposta a audit al comitato europeo per la protezione dei dati. 2.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione di cui all', paragrafo 1, lettera g), al fine di elaborare la metodologia e la procedura dell'audit. 3.   Il gatekeeper mette a disposizione del pubblico una panoramica della descrizione sottoposta ad audit di cui al paragrafo 1. Nel fare ciò, il gatekeeper può tenere conto della necessità di rispettare i propri segreti aziendali. Il gatekeeper aggiorna tale descrizione e tale panoramica con cadenza almeno annuale.
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