Art. 46

Disposizioni di esecuzione

In vigore dal 14 set 2022
Disposizioni di esecuzione 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue: a) la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'; b) la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all' o 7; c) le modalità operative e tecniche per attuare l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'; d) la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell', paragrafo 3; e) la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli ; f) la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'; g) la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all', paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti; h) la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli ; i) le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli e dei procedimenti a norma degli ; j) le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'; k) le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'; l) le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli ; e m) le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.
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