Art. 44
Pubblicazione delle decisioni
In vigore dal 14 set 2022
Pubblicazione delle decisioni
1. La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli , dell', paragrafo 2, degli , da 16 a 20 e 24, dell', paragrafo 1, e degli . La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.
2. La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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