Art. 44 · Pubblicazione delle decisioni

Art. 44

Pubblicazione delle decisioni

In vigore dal 14 set 2022
Pubblicazione delle decisioni 1.   La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli , dell', paragrafo 2, degli , da 16 a 20 e 24, dell', paragrafo 1, e degli . La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. 2.   La pubblicazione tiene conto del legittimo interesse dei gatekeeper o dei terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.
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