Art. 11
Relazioni
In vigore dal 14 set 2022
Relazioni
1. Entro sei mesi dalla designazione a norma dell', e conformemente all', paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli .
2. Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione.
Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale.
La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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