Art. 11 · Relazioni

Art. 11

Relazioni

In vigore dal 14 set 2022
Relazioni 1.   Entro sei mesi dalla designazione a norma dell', e conformemente all', paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli . 2.   Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione. Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale. La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
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