Art. 31 · Penalità di mora

Art. 31

Penalità di mora

In vigore dal 14 set 2022
Penalità di mora 1.   La Commissione può adottare una decisione che irroga alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, e alle associazioni di imprese penalità di mora il cui importo non superi il 5 % del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle: a) a conformarsi alle misure specificate dalla Commissione in una decisione adottata a norma dell', paragrafo 2; b) a conformarsi alla decisione adottata a norma dell', paragrafo 1; c) a trasmettere informazioni esatte e complete entro il termine imposto da una richiesta di informazioni formulata mediante decisione a norma dell'; d) a garantire l'accesso ai dati, agli algoritmi e alle informazioni sulle prove in risposta a una richiesta presentata a norma dell', paragrafo 3, e a fornire chiarimenti in merito secondo quanto richiesto da una decisione a norma dell'; e) a sottoporsi a ispezioni disposte da una decisione adottata a norma dell'; f) a conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'; g) a rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione a norma dell', paragrafo 1; h) a conformarsi a una decisione adottata a norma dell', paragrafo 1. 2.   Se le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che fissa l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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